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La Corte di Cassazione, terza sezione civile, con la recente sentenza n. 11994/2017, depositata  il 16/05/17, ha affermato che i sanitari che hanno in cura una paziente affetta da HCV, ricevuta l’autorizzazione dell’interessata a comunicare i suoi dati al marito, hanno l’obbligo di informare il predetto coniuge del rischio di contagio in quanto, se poi questo contagio avviene, l’omissione informativa è ingiusta perché contraria all’obbligo di impedire l’evento dannoso per la salute del marito.

La Suprema Corte ha, quindi, affermato il principio di diritto in base al quale, nel regime di cui alla legge sulla privacy (art. 23 della l. n.675/1996) il sanitario e la struttura sanitaria che nell’ambito di un rapporto curativo acquisiscono dati personali sullo stato di salute del paziente il cui trattamento è indispensabile per la tutela dell’incolumità e della salute di terzi o della collettività, in presenza  di una originaria autorizzazione dell’interessato ad informare della vicenda curativa i suoi familiari si devono sentire non solo autorizzati ma obbligati a comunicare questi dati; se in seguito ad un comportamento omissivo nell’informare consegue una lesione dell’integrità o della salute di terzi o della collettività, questo comportamento è idoneo a cagionare un danno ingiusto, sanzionabile sul piano risarcitorio civile in base all’art. 2043 c.c. che regola la responsabilità extracontrattuale.

La Suprema Corte ha, quindi, confermato la sentenza d’appello che, in riforma di quella emessa in primo grado, ha condannato una Asl al risarcimento dei danni conseguiti dal coniuge che, non debitamente informato, non ha potuto adottare le necessarie cautele per evitare di essere contagiato dalla moglie affetta da HCV.

(Fonte Sergio Fucci http://www.cgems.it/Cgems-News-Dettaglio.asp?News=170)